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  • Il paradosso della Magistratura Onoraria


    I magistrati onorari sono donne e uomini al servizio dello stato, professionisti illustri e probabilmente chiave di volta del sistema giudiziario italiano. Riprendendo le parole del presidente dell’Associazione Italiana Magistrati Onorari Minorili, (A.I.M.O.M.): “ i Giudici Onorari, con speciale riferimento ai Giudici Onorari Minorili, da quasi un secolo, esercitano funzioni giurisdizionali complesse e imprescindibili nell’ambito dei Tribunali per i Minorenni, delle Sezioni Famiglia di Corte di Appello e nei Tribunali di Sorveglianza”.
    A fronte della delicatezza e complessità delle materie loro affidate, appare evidente il disallineamento sostanziale che caratterizza la dei magistratura onoraria: una categoria chiamata a decidere su questioni di prima importanza, ma ancora priva di un sistema di tutele da un punto di vista lavorativo non pienamente definito e, anzi, segnata da una discriminazione interna di natura generazionale. A ciò si affianca una diffusa inconsapevolezza dell’opinione pubblica, spesso ignara del ruolo e del “peso” della categoria all’interno sistema stesso. Eppure, all’interno del comparto giurisdizionale, segnato da gravi carenze di organico, essi costituiscono una componente numericamente significativa e operativamente essenziale, svolgendo un’attività intensa sia nella trattazione dei procedimenti sia nel lavoro di supporto e affiancamento dei magistrati togati.
    Alla luce di queste considerazioni e in ossequio alla decisione della corte europea C-253/24, “Pelavi”, la quale prende le mosse dalla controversia sorta tra una magistrata onoraria e il Ministero della Giustizia, in merito alla disparità di trattamento retributivo subita prima della conferma definitiva.
    La ricorrente ha rivendicato il riconoscimento della qualifica di «lavoratrice», ai sensi del diritto dell’Unione, o di «lavoratrice subordinata» secondo il diritto interno, allo scopo di ottenere un trattamento economico-giuridico equivalente a quello dei lavoratori, che svolgono funzioni sostanzialmente comparabili, con particolare riguardo al diritto alle ferie retribuite. All’interno di questo contesto, si inseriscono anche le conseguenze derivanti dalla procedura di valutazione prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, che consente ai magistrati onorari in servizio alla data del 1º gennaio 2022 di essere confermati nelle loro funzioni fino al compimento del settantesimo anno di età, in relazione, però, alla rinuncia dei diritti maturati nei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato.
    La Corte di giustizia UE ha affermato che i magistrati onorari, in quanto lavoratori a tempo determinato, hanno diritto a tutele equivalenti a quelle dei lavoratori comparabili, tra cui le ferie retribuite, considerate un diritto fondamentale e inderogabile. Ne consegue che una normativa nazionale non può subordinare la stabilizzazione o la conferma nell’incarico alla rinuncia di tali diritti. In particolare, è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione la previsione che impone ai magistrati onorari di rinunciare alle ferie maturate per accedere alla procedura di conferma.
    Emerge chiaramente la trasversalità dell’interesse verso la stabilizzazione della categoria, una maggiore sicurezza lavorativa agli operatori del sistema giudiziario, rende lo stesso più efficacie, specialmente in relazione alla mole e qualità del lavoro. contribuendo, passo dopo passo, alla ricostruzione della fiducia dei cittadini nei confronti del sistema giudiziario, opportunisticamente si coglie anche la consapevolezza del tema rinnovato dal recente referendum sulla Giustizia, per incentivare un celere e decisivo intervento legislativo, verso la più completa stabilizzazione e riconoscimento lavorativo e giuridico della Magistratura onoraria, tutta.

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